L’Attestato di Prestazione Energetica 0
L’Attestato di Prestazione Energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica, conosciuto con il suo acronimo APE,

è il documento che attesta le prestazioni energetiche di un immobile.

E’ un documento obbligatorio negli atti di compravendita e di locazione di immobili e deve essere fornito dal proprietario al momento dell’atto.

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Le informazioni che l’APE deve contenere

Nell’Attestato di Prestazione Energetica APE sono riportate le seguenti informazioni sull’immobile:

  • caratteristiche termo igrometriche;
  • consumi;
  • produzione di acqua calda;
  • raffrescamento;
  • riscaldamento degli ambienti;
  • tipo di impianto di riscaldamento;
  • eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile;
  • suggerimenti sui principali interventi da effettuare per migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.

Quando è obbligatorio l’APE

E’ obbligatorio redigere l’APE, Attestato di Prestazione Energetica in caso di:

  • vendita di immobili
  • donazione di immobili
  • locazione di interi edifici (l’APE va redatto ed allegato al contratto)
  • locazione di singole unità immobiliari (l’APE va redatto e può non essere allegato al contratto)

Nei casi menzionati sopra è il proprietario che deve far redigere l’APE a sue spese da un certificatore energetico e fornirlo al potenziale acquirente o locatario, pena sanzioni economiche.

L’APE è altresì obbligatorio in caso di:

  • nuove costruzioni – gli immobili di nuova costruzione devono essere dotati di un APE redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle fasi di progettazione e realizzazione dell’immobile;
  • ristrutturazioni importanti – gli immobili soggetti ad una ristrutturazione importante devono essere dotati di APE. Come definito dal DL 63/2013, ricadono nelle “ristrutturazioni importanti” gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 25% dell’involucro dell’edificio come il rifacimento degli intonaci esterni e l’impermeabilizzazione del tetto;
  • demolizione e ricostruzione (come definito dal DPR 380/01 Testo Unico dell’Edilizia);
  • edifici utilizzati da pubbliche amministrazione e aperti al pubblico – tali edifici, incluse le scuole, quando presentano una superficie superiore al 250 mq, devono dotarsi di APE e tutti quelli con una superficie superiore ai 500 mq devono esporlo in maniera ben visibile al pubblico;
  • Contratti di gestione del clima in edifici pubblici – se viene stipulato un nuovo contratto (o rinnovato un contratto esistente) relativo agli impianti termici o di climatizzazione di un edificio pubblico, questo dovrà essere dotato di APE.

Come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 192/2005 e dall’appendice A del Decreto Ministeriale 26/06/2015, non è obbligatorio redigere l’Attestato di Certificazione Energetica nei seguenti casi:

  • Edifici industriali e artigianali i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  • Edifici agricoli e rurali non residenziali che non sono provvisti di impianti di climatizzazione;
  • Fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq;
  • Box, cantine autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici equiparabili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo;
  • Ruderi;
  • Fabbricati al grezzo.
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