L’Attestato di Prestazione Energetica
L’Attestato di Prestazione Energetica, conosciuto con il suo acronimo APE,
è il documento che attesta le prestazioni energetiche di un immobile.
E’ un documento obbligatorio negli atti di compravendita e di locazione di immobili e deve essere fornito dal proprietario al momento dell’atto.
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Le informazioni che l’APE deve contenere
Nell’Attestato di Prestazione Energetica APE sono riportate le seguenti informazioni sull’immobile:
- caratteristiche termo igrometriche;
- consumi;
- produzione di acqua calda;
- raffrescamento;
- riscaldamento degli ambienti;
- tipo di impianto di riscaldamento;
- eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile;
- suggerimenti sui principali interventi da effettuare per migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile.
Quando è obbligatorio l’APE
E’ obbligatorio redigere l’APE, Attestato di Prestazione Energetica in caso di:
- vendita di immobili
- donazione di immobili
- locazione di interi edifici (l’APE va redatto ed allegato al contratto)
- locazione di singole unità immobiliari (l’APE va redatto e può non essere allegato al contratto)
Nei casi menzionati sopra è il proprietario che deve far redigere l’APE a sue spese da un certificatore energetico e fornirlo al potenziale acquirente o locatario, pena sanzioni economiche.
L’APE è altresì obbligatorio in caso di:
- nuove costruzioni – gli immobili di nuova costruzione devono essere dotati di un APE redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle fasi di progettazione e realizzazione dell’immobile;
- ristrutturazioni importanti – gli immobili soggetti ad una ristrutturazione importante devono essere dotati di APE. Come definito dal DL 63/2013, ricadono nelle “ristrutturazioni importanti” gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 25% dell’involucro dell’edificio come il rifacimento degli intonaci esterni e l’impermeabilizzazione del tetto;
- demolizione e ricostruzione (come definito dal DPR 380/01 Testo Unico dell’Edilizia);
- edifici utilizzati da pubbliche amministrazione e aperti al pubblico – tali edifici, incluse le scuole, quando presentano una superficie superiore al 250 mq, devono dotarsi di APE e tutti quelli con una superficie superiore ai 500 mq devono esporlo in maniera ben visibile al pubblico;
- Contratti di gestione del clima in edifici pubblici – se viene stipulato un nuovo contratto (o rinnovato un contratto esistente) relativo agli impianti termici o di climatizzazione di un edificio pubblico, questo dovrà essere dotato di APE.
Come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 192/2005 e dall’appendice A del Decreto Ministeriale 26/06/2015, non è obbligatorio redigere l’Attestato di Certificazione Energetica nei seguenti casi:
- Edifici industriali e artigianali i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- Edifici agricoli e rurali non residenziali che non sono provvisti di impianti di climatizzazione;
- Fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq;
- Box, cantine autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici equiparabili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo;
- Ruderi;
- Fabbricati al grezzo.